Per “agenzie pubbliche” od “uffici pubblici di affari” si fa riferimento alle imprese, comunque
organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui,
prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione di quelle attività di
intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore (es. agenzie disbrigo
pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari).
Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono: l’esercizio organizzato ed abituale di una
serie di atti; una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di
intermediazione di tale opera, il fine di lucro.
L’attività si esercita previa presentazione della denuncia d’inizio attività al Comune. |
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